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Studio Legale Torre Barbera

Lo Studio opera, da quasi sessantanni, nel settore legale e trae le proprie competenze e professionalità dall’esperienza del Fondatore Onorario, l’Avv. Carmelo Torre, maestro di vita e di diritto per tutti coloro i quali, nelle loro vesti di praticanti e di avvocati, hanno avuto il piacere ed anche l’onore di frequentarne lo Studio.

Oggi l’Avv. Carmelo Torre Barbera, con grande impegno, ne ha assunto la gestione ed è divenuto il responsabile di tutte le questioni legali.
Numerosi, competenti e specializzati sono i collaboratori, interni ed esterni e diversi i domiciliatari, che consentono allo studio legale di affrontare, senza timore e con grande energia ogni questione legale.

Avv. Carmelo Torre Barbera

L’Avv. Carmelo Torre Barbera è il responsabile dello studio legale.
Vanta approfondite e formative esperienze professionali in molti settori del diritto.
Iscritto al relativo albo ministeriale, esercita l’attività di mediatore presso l’Organismo denominato Conciliazione.net ed il Consiglio dell’Ordine di Messina, attività che si sposa perfettamente con le sue capacità di dialogo e con il suo spirito di equità e giustizia.
In passato ha anche svolto attività di consulente esterno per conto di Unicredit Credit Management Bank spa.

Testimonial

Ultime notizie

15 Mag
È indennizzabile dall’Inail anche la malattia conseguente al mobbing. La protezione assicurativa, infatti, è estesa a ogni forma di tecnopatia di natura fisica o psichica che possa ritenersi conseguenza dell’attività svolta. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza 8948/20 del 14 maggio che ha accolto il ricorso di un lavoratore nei confronti dell’Inail. La corte d’appello aveva respinto la sua domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui era affetto, poiché causata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro. Il collegio d’appello, in particolare, ha ritenuto non tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dell’Inail la malattia derivante non direttamente dalle lavorazioni elencate nell’articolo 1 del d.p.r. numero 1124/1965, bensì da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing. La controversia è così approdata in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che i giudici avrebbero errato nel non riconoscere l’indennizzabilità delle malattie psicofisiche derivanti dalla costrittività organizzativa. La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha ricordato che in materia di assicurazione sociale rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Con la conseguenza che non può essere seguita la tesi espressa dalla sentenza impugnata secondo cui sarebbe da escludere che l’assicurazione obbligatoria copra patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle. Infatti, ha affermato la Cassazione, nell’ambito del sistema del testo unico, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. Pertanto, ha concluso la Corte, “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la...
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21 Apr
Diritto di famiglia: ulteriore pronuncia a tutela del genitore non affidatario. Bocciata l’istanza di stop agli incontri della mamma: essenziale per il figlio il diritto alla bigenitorialità, la voce ad hoc dell’autodichiarazione consente gli spostamenti necessari alle visite Bigenitorialità batte Coronavirus. Il padre non collocatario continua a incontrare il minore nonostante l’istanza di sospensione della mamma preoccupata per la pandemia. E ciò perché il diritto del figlio a frequentare entrambi i genitori è tutelato dalla Costituzione in quanto essenziale: le stesse linee guida del Governo emanate nel disporre il lockdown consentono gli spostamenti per esercitare il diritto di visita. È quanto emerge dal decreto 1882/20, pubblicato dalla sezione civile del tribunale dei minori di Roma (giudice relatore Elisabetta Rispoli). Apporto essenziale l’istanza di sospensione della mamma è bocciata in base al principio di bigenitorialità che assume rilievo nell’ordinamento internazionale, oltre che interno. Il minore ha diritto a mantenere rapporti anche con il papà non collocatario in quanto la frequentazione con “l’altro” genitore fornisce un apporto essenziale al suo equilibrio psico-fisico. Ipotesi prevista Le misure che consentono di garantire il diritto del figlio vanno mantenute anche in tempi di emergenza epidemiologica: nel ribadire il divieto a uscire di casa i provvedimenti del Governo evidenziano che al non collocatario sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i minori presso l’altro genitore e condurli presso di sé, a condizione che avvengano nel rispetto delle modalità indicate dal giudice. D’altronde il modulo di autodichiarazione da compilare per uscire da casa annovera «gli obblighi di affidamento dei minori» nell’elenco fornito a titolo esemplificativo delle circostanze da dichiarare che legittimano lo spostamento. Il padre, peraltro, non appartiene a una categoria a rischio: potrà dunque andare a prendere il figlio adottando tutte le cautele sanitarie necessarie per l’emergenza...
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19 Apr
Madre diffidata a non boicottare la videochiamata padre-figlio se il lockdown impedisce gli incontri Il genitore collocatario non deve essere presente ai collegamenti no limits nella fascia oraria indicata dal giudice. Il diritto di visita recede di fronte alla tutela della salute garantita dai dpcm La madre collocataria del minore è diffidata a non boicottare la videochiamata fra l’ex e il figlio che non possono frequentarsi per l’emergenza Coronavirus. E la donna non deve essere presente durante i collegamenti no limits fra il minore e il padre nelle fasce orarie indicate dal giudice. Il diritto di visita dell’uomo recede di fronte al lockdown imposto dalle autorità per evitare il diffondersi del contagio: la tutela della salute risulta prioritaria ma il diritto a mantenere rapporti significativi con la prole va garantito con il ricorso agli strumenti telematici. È quanto emerge dal decreto pubblicato il 2 aprile dalla sezione civile del tribunale di Vasto (giudice Fabrizio Pasquale). Provvedimento cautelare Il padre vorrebbe tenere con sé una settimana la figlia nata dalla relazione con l’ex compagna per recuperare i week end che non ha potuto trascorrere con la minore a causa dell’allarme Covid-19. E intende farlo presso la casa della sua famiglia ad Aversa, in provincia di Caserta, dove si è spostato dal 23 marzo da Milano, città in cui vive e lavora (è dunque uno dei meridionali “fuggiti” precipitosamente al Sud un attimo prima che si chiudessero le maglie del lockdown). Ed è proprio l’urgenza dettata dalla pandemia a consentire che sia emesso un provvedimento cautelare inaudita altera parte ex articolo 337 quinques Cc, relativo al figlio nato fuori dal matrimonio. Limitazione universale La domanda, tuttavia, non può essere accolta: l’uomo proviene proprio dalla Lombardia, dove il tasso di contagio è più alto, e non si sa se abbia rispettato tutte le prescrizioni imposte per il distanziamento sociale né se ci siano altre persone nell’abitazione di destinazione. Il tutto mentre i quattro decreti emessi in sequenza dalla presidenza del Consiglio dei ministri introducono una «limitazione rigorosa e universale» dei movimenti sul territorio. E di fronte alla pandemia anche il diritto a frequentare il minore recede di fronte ai divieti imposti alla circolazione delle persone. Difficoltà documentate La madre, però, non deve mettersi di traverso, visto che l’uomo ha documentato le difficoltà che incontra nel mettersi in contatto con la figlia. La donna deve consentire le videochiamate padre-figlia tutti i pomeriggi senza limiti di durata nella fascia oraria compresa fra le 14,30 e le 21,30, senza interferire né essere...
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