Stupefacenti: Importante pronuncia della Corte Suprema
- Le Sezioni unite: non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale
Il reato si configura al di là del principio attivo ricavabile, ma non è punibile la condotta che per l’esiguità del numero di piantine e prodotto e i mezzi usati consentono di escludere lo spaccio
Non è reato coltivare marijuana in casa, se è per uso personale. Parola delle Sezioni unite penali della Cassazione che fanno chiarezza – speriamo una volta per tutte – sulla vexata quaestio con la sentenza 12348/20, pubblicata in extremis il 16 aprile. Attenzione: il reato di coltivazione si configura al di là della quantità di principio attivo ricavabile, ma non è non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, la condotta che consente di escludere un inserimento dell’autore nel mercato della droga laddove è esiguo sia il numero delle piantine sia il quantitativo di prodotto ricavabile mentre le tecniche utilizzare risultano rudimentali.
Mancanza di tipicità
Accolto il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e 3 mila euro di multa perché aveva in casa due piantine e una riserva di circa undici grammi di cannabis. Deve infatti essere superata l’equiparazione fra coltivazione tecnico-agraria e domestica effettuata dallo stesso collegio esteso con la sentenza 28605/08, secondo cui è reato ogni coltivazione non autorizzata di piante dalle quali si possono estrarre sostanze stupefacenti anche se destinate all’autoconsumo. E ciò per le preoccupazioni che desta il problema della tossicodipendenza. Non c’è dubbio che a far scattare il reato di coltivazione è sufficiente che la pianta “incriminata” sia conforme al tipo botanico previsto e possa giungere a maturazione producendo sostanza stupefacente; l’illecito copre ogni attività: dalla semina al raccolto. Il punto è che la quando la condotta è destinata all’autoconsumo manca la tipicità che fa scattare l’applicazione della norma penale.
Produttività prevedibile
Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è la salute, individuale e collettiva: un valore di pregnanza costituzionale, che giustifica la tutela penale anticipata tanto che la coltivazione di stupefacenti è un reato di pericolo presunto. E la prevedibilità della potenziale produttività è uno dei parametri che consente di distinguere fra la coltivazione penalmente rilevante e non laddove la seconda è caratterizzata da una produttività prevedibile come modestissima. Non basta tuttavia l’intenzione soggettiva dell’autoconsumo a escludere il reato: è serve un nesso di immediatezza soggettiva con l’uso personale. Ed è lecita pure la coltivazione industriale se quando le piante maturano non producono stupefacenti. Resta l’illecito amministrativo per la detenzione di sostanze per uso personale ottenute dalle piantine penalmente lecite. Mentre per quelle penalmente illecite, dove la coltivazione assorbe la detenzione, si può comunque ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto o una condanna minore per lieve entità